IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 86; 
 Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.   490,   come
parzialmente modificato dall'articolo 15 del decreto-legge  25  marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 maggio 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   le
modalita' con le  quali  le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti
pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro  ente
pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo  Stato  o
da altro ente pubblico, nonche' i concessionari  di  opere  pubbliche
possono acquisire la prescritta documentazione circa  la  sussistenza
di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione  di  cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e  dei  tentativi
di  infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'articolo   4   del   decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 
  2. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta: 
  a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; 
  b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed
altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e  quelli
aventi funzioni di amministrazione e di  controllo  sono  sottoposti,
per  disposizione  di  legge  o  di  regolamento,  alla  verifica  di
particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere la 
sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di 
  divieto previste dall'articolo 10 della legge 31  maggio  1965,  n.
  575; 
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di 
polizia di competenza delle  autorita'  nazionali  e  provinciali  di
pubblica sicurezza; 
  d) per la  stipulazione  o  approvazione  di  contratti  e  per  la
concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole
o professionali, non organizzate  in  forma  di  impresa,  nonche'  a
favore di chi  esercita  attivita'  artigiana  in  forma  di  impresa
individuale; 
  e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui
valore complessivo non supera i 300 milioni di lire. 
 
    

Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - Si riporta il testo dell'art. 87 della 
          Costituzione della Repubblica italiana: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
             Puo' inviare messaggi alle Camere. 
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione. 
            Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di 
          legge di iniziativa del Governo. 
            Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di 
          legge e i regolamenti. 
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i trattati internazionali, previa, quando 
          occorra, l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara 
          lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificenze della Repubblica. 
            - Si riporta il testo dell'art. 20, nonche' dell'allegato
          1, n. 86, della legge 15  marzo  1997,  n.  59  (Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa): 
            "Art. 20. - 1. Il Governo entro il  31  gennaio  di  ogni
          anno, presenta al Parlamento un disegno  di  legge  per  la
          delegificazione   di   norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio  della   potesta'   regolamentare   nonche'   i
          procedimenti  oggetto  della   disciplina,   salvo   quanto
          previsto alla lettera  a)  del  comma  5.  In  allegato  al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione   della   semplificazione    dei    procedimenti
          amministrativi. 
            2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma  1,  il
          Governo individua i  procedimenti  relativi  a  funzioni  e
          servizi che, per le loro  caratteristiche  e  per  la  loro
          pertinenza alle  comunita'  territoriali,  sono  attribuiti
          alla potesta' normativa delle regioni e degli enti  locali,
          e indica i principi che restano regolati  con  legge  della
          Repubblica ai sensi degli articoli  117,  primo  e  secondo
          comma, e 128 della Costituzione. 
            3. I regolamenti sono emanati con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di
          concerto con il Ministro  competente,  previa  acquisizione
          del parere delle competenti commissioni parlamentari e  del
          Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su  richiesta
          del Ministro competente, riunioni  tra  le  amministrazioni
          interessate.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. 
            4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno
          successivo  alla  data  della  loro   pubblicazione   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
            5. I regolamenti si  conformano  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e  di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          raggruppare competenze diverse ma confluenti in  una  unica
          procedura; 
            b)  riduzione  dei  termini  per   la   conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
            c) regolazione uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
            d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi  e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita',  anche  riunendo  in  una  unica  fonte
          regolamentare,  ove  cio'  corrisponda   ad   esigenze   di
          semplificazione e  conoscibilita'  normativa,  disposizioni
          provenienti  da  fonti  di  rango   diverso,   ovvero   che
          pretendono particolari procedure, fermo restando  l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse; 
            e) semplificazione e  accelerazione  delle  procedure  di
          spesa e contabili, anche mediante  adozione  ed  estensione
          alle fasi di integrazione  dell'efficacia  degli  atti,  di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni; 
            f) trasferimento ad organi  monocratici  o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti 
          portatori di interessi diffusi; 
            g) individuazione delle responsabilita' e delle 
          procedure di verifica e controllo; 
            h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine
          del procedimento,  di  mancata  o  ritardata  adozione  del
          provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli
          obblighi  e  delle  prestazioni  da  parte  della  pubblica
          amministrazione,  di  forme  di  indennizzo  automatico   e
          forfettario  a   favore   dei   soggetti   richiedenti   il
          provvedimento; contestuale individuazione  delle  modalita'
          di pagamento e degli uffici che  assolvono  all'obbligo  di
          corrispondere   l'indennizzo,   assicurando   la    massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate  e  la  massima  celerita'  nella   corresponsione
          dell'indennizzo stesso. 
            6. I servizi di controllo interno  compiono  accertamenti
          sugli  effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa. 
            7. Le regioni a statuto  ordinario  regolano  le  materie
          disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto  dei  principi
          desumibili  dalle  disposizioni  in  essi  contenute,   che
          costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
          Tali disposizioni operano direttamente nei  riguardi  delle
          regioni fino  a  quando  esse  non  avranno  legiferato  in
          materia. Entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, le regioni a statuto  speciale  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  ad
          adeguare i rispettivi ordinamenti alle  norme  fondamentali
          contenute nella legge medesima. 
            8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
          rispetto dei  principi,  criteri  e  modalita'  di  cui  al
          presente articolo, quali norme generali  regolatrici,  sono
          emanati appositi regolamenti ai sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1  alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie: 
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  245,  e  successive
          modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di
          cui alla legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive
          modificazioni; 
            b) composizione e  funzioni  degli  organismi  collegiali
          nazionali e locali di rappresentanza  e  coordinamento  del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta; 
            c) interventi per il diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.  Le  norme  sono  finalizzate   a   garantire
          l'accesso agli studi universitari agli  studenti  capaci  e
          meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di  abbandono
          degli   studi,   a    determinare    percentuali    massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato  per  le  universita',  graduando  la   contribuzione
          stessa,  secondo  criteri  di   equita',   solidarieta'   e
          progressivita' in relazione alle condizioni economiche  del
          nucleo  familiare,   nonche'   a   definire   parametri   e
          metodologie adeguati per  la  valutazione  delle  effettive
          condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di  cui
          alla presente lettera sono soggette a  revisione  biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari; 
            d) procedure per il conseguimento del titolo  di  dottore
          di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento  di
          approvazione degli atti dei  concorsi  per  ricercatore  in
          deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24  dicembre  1993,
          n. 537; 
            e)  procedure   per   l'accettazione   da   parte   delle
          universita' di eredita', donazioni e  legati,  prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia. 
            9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e  c),
          sono emanati previo parere delle commissioni 
          parlamentari competenti per materia. 
            10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme  di  cui
          al comma 8, lettera  c),  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge  2
          dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche  nelle  more  della
          costituzione della Consulta nazionale per il  diritto  agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 
            11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
          propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero
          di delegificazione necessarie alla  compilazione  di  testi
          unici  legislativi   o   regolamentari,   con   particolare
          riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
          presente legge. In sede di prima attuazione della  presente
          legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il  termine
          di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti  legislativi  di  cui  all'art.  4,  norme  per  la
          delegificazione delle materie di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera c), non  coperte  da  riserva  assoluta  di  legge,
          nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i  settori
          di cui al medesimo art.  4,  comma  4,  lettera  c),  anche
          attraverso  le   necessarie   modifiche,   integrazioni   o
          abrogazioni di norme,  secondo  i  criteri  previsti  dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo. 
                                                           Allegato 1 
                                     (previsto dall'art. 20, comma 8) 
             86. Procedimento per la certificazione antimafia: 
              legge 31 maggio 1965, n. 575; 
              legge 19 marzo 1990, n. 55". 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 94, della legge
          15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
            "Art.  17   (Ulteriori   disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,  prevista
          dall'art.  20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  dei
          procedimenti amministrativi di cui  alle  leggi  31  maggio
          1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
          e  al  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,   i
          regolamenti  individuano  le  disposizioni  che  pongono  a
          carico di persone fisiche, associazioni, imprese,  societa'
          e  consorzi  obblighi  in  materia   di   comunicazioni   e
          certificazioni, che si intendono abrogate ove gli  obblighi
          da esse previsti non siano piu'  rilevanti  ai  fini  della
          lotta alla criminalita' organizzata". 
            - La legge 31 maggio 1965,  n.  575  reca:  "Disposizioni
          contro la mafia". 
            - La legge 17  gennaio  1994,  n.  47  reca:  "Delega  al
          Governo per l'emanazione di nuove disposizioni  in  materia
          di comunicazioni e certificazioni  di  cui  alla  legge  31
          maggio 1965, n. 575". 
            - Il decreto legislativo 8  agosto  1994,  n.  490  reca:
          "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47,
          in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
          normativa antimafia". 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
            "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono d'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
           Note all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31  maggio
          1965, n. 575 (per l'argomento vedi in note alle premesse): 
            "Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata  applicata
          con provvedimento definitivo una misura di 
          prevenzione non possono ottenere: 
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
            b) concessioni di  acque  pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
            c) concessioni di costruzione, nonche' di  costruzione  e
          gestione di opere riguardanti la pubblica 
          amministrazione e concessioni di servizi pubblici; 
            d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di
          opere,   beni   e   servizi   riguardanti    la    pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
            e)  altre  iscrizioni   o   provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
            f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati  ed  altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali. 
            2. Il  provvedimento  definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 
            3.  Nel  corso  del  procedimento  di   prevenzione,   il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provedimento del tribunale  puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato 
          con il decreto che applica la misura di prevenzione. 
            4. Il tribunale dispone che  i  divieti  e  le  decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni. 
            5. Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli stessi verrebbero a mancare i 
          mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
            5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter.  Le
          disposizioni dei commi 1, 2 e  4  si  applicano  anche  nei
          confronti delle persone condannate con sentenza  definitiva
          o,  ancorche'  non  definitiva,  confermata  in  grado   di
          appello, per uno dei delitti  di  cui  all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale. 
            - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
          8 agosto 1994, n. 490 (per l'argomento vedi  in  note  alle
          premesse): 
            "Art. 4 (Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art.
          1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n.  47).  -  1.  Le
          pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici  e  gli  altri
          soggetti  di  cui   all'art.   1,   devono   acquisire   le
          informazioni  di  cui  al  comma  4  prima  di   stipulare,
          approvare o autorizzare i contratti e subcontratti,  ovvero
          prima  di  rilasciare  o  consentire   le   concessioni   o
          erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia: 
            a) pari o superiore a quello determinato dalla  legge  in
          attuazione delle direttive comunitarie in materia di  opere
          e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,
          indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; 
            b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni  di
          acque pubbliche o di beni demaniali per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali, ovvero  per  la  concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
            c) superiore a 200 milioni di lire  per  l'autorizzazione
          di  subcontratti,  cessioni  o  cottimi,   concernenti   la
          realizzazione di opere o lavori pubblici 
          o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 
            2. E' vietato, a pena di nullita', il  frazionamento  dei
          contratti, delle concessioni o  delle  erogazioni  compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 
            3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  la   richiesta   di
          informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
          quale  hanno  residenza  o  sede  le  persone  fisiche,  le
          imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o   i   consorzi
          interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma  1,
          lettere a) e c), o che  siano  destinatari  degli  atti  di
          concessione o erogazione  di  cui  alla  lettera  b)  dello
          stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli  elementi
          di cui all'allegato 4. 
            4.   Il   prefetto   trasmette    alle    amministrazioni
          richiedenti, nel termine massimo di quindici  giorni  dalla
          ricezione della richiesta, le informazioni  concernenti  la
          sussistenza o meno, a carico di uno dei  soggetti  indicati
          nelle lettere d) ed e)  dell'allegato  4,  delle  cause  di
          divieto  o  di  sospensione   dei   procedimenti   indicate
          nell'allegato  1,  nonche'  le  informazioni  relative   ad
          eventuali tentativi di  infiltrazione  mafiosa  tendenti  a
          condizionare le scelte e gli  indirizzi  delle  societa'  o
          imprese  interessate.  A  tal  fine  il   prefetto,   anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati dal Ministro dell'interno, dispone  le  necessarie
          verifiche  nell'ambito  della  provincia  e,  ove  occorra,
          richiede  ai  prefetti  competenti  che  le  stesse   siano
          effettuate nelle rispettive province. 
            5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano
          di   particolare   complessita',   il   prefetto   ne   da'
          comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata
          e fornisce le informazioni  acquisite  entro  i  successivi
          trenta giorni. Nel caso di  lavori  o  forniture  di  somma
          urgenza, fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6,  le
          amministrazioni possono procedere dopo  aver  inoltrato  al
          prefetto la richiesta di informazioni di cui  al  comma  3.
          Anche fuori  del  caso  di  lavori  o  forniture  di  somma
          urgenza, le amministrazioni possono  procedere  qualora  le
          informazioni non pervengano nei termini previsti.  In  tale
          caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni  e  le
          altre erogazioni di cui al comma 1 sono  corrisposti  sotto
          condizione risolutiva. 
            6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del
          comma  4,  emergono  elementi  relativi  a   tentativi   di
          infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
          le   amministrazioni   cui   sono   fornite   le   relative
          informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare
          o autorizzare i contratti o subcontratti, ne'  autorizzare,
          rilasciare  o  comunque  consentire  le  concessioni  e  le
          erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza
          di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una  causa  di
          divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi  a
          tentativi  di   infiltrazione   mafiosa   siano   accertati
          successivamente   alla   stipula   del   contratto,    alla
          concessione   dei   lavori   o    all'autorizzazione    del
          subcontratto, l'amministrazione interessata  puo'  revocare
          le  autorizzazioni  e  le  concessioni   o   recedere   dai
          contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle  opere
          gia' eseguite e  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite.